Statuto A.F.D.V.S.

Associazione Feltrina Donatori Volontari del Sangue – ONLUS

Costituzione, Sede e ScopiArt. 1

L’Associazione Feltrina Donatori Volontari del Sangue (A.F.D.V.S.), Federata FIDAS Provinciale
Belluno, è l’insieme delle Sezioni di donatori di sangue della Provincia di Belluno e della Provincia
di Trento (Primiero), regolarmente costituite e volontariamente aderenti agli scopi e alle
disposizioni del presente statuto.
L’Associazione ha sede a Feltre (BL), presso l’Ospedale Civile, in Via Bagnols sur Ceze n. 3.
La variazione della sede non comporta la modifica dello statuto, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2

L’A.F.D.V.S. è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n.
266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’Associazione non ha alcuna finalità politica o di lucro, non ammette discriminazioni di sesso,
nazionalità, razza, lingua, religione e persegue i seguenti scopi:
– promuovere la donazione del sangue, la diffusione di notizie atte a far meglio conoscere i
problemi concernenti la trasfusione del sangue e le sue applicazioni;
– propagandare la pratica della donazione del sangue affinché la sua raccolta per quantità e qualità possa soddisfare le necessità sanitarie locali e concorrere alla attuazione dei Piani Sangue Nazionale e Regionale vigenti;
– organizzare la raccolta del sangue presso le apposite strutture ospedaliere;
– cooperare con il Servizio Trasfusionale e di Immunologia della Struttura Sanitaria Locale,
riconoscendogli la competenza esclusiva a raccogliere, gestire, conservare e utilizzare il sangue donato;
– vigilare sul buon utilizzo del sangue donato;
– curare la formazione e l’assistenza dei Donatori di sangue e promuoverne l’organizzazione in
forma associativa;
– favorire l’attività associativa nel campo civile, sociale e culturale.
cooperare con soggetti privati, pubblici ed altre associazioni per meglio realizzare i propri scopi.

Art. 3

Sono organi dell’A.F.D.V.S.:
– l’Assemblea generale;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– il Collegio dei Revisori dei Conti.
Le cariche sono elettive e gratuite.

<spanclass=”sub-title”>Assemblea Generale

 

Art. 4

L’Assemblea Generale è costituita:
– da tutti i componenti il Consiglio Direttivo;
– dai Capi Sezione;
– dai Delegati di Sezione.

Art. 5

L’Assemblea Generale ha tutti i poteri necessari per conseguire gli scopi associativi ed in
particolare elegge ogni tre anni i membri del Consiglio Direttivo e i membri del Collegio dei
Revisori dei Conti; approva il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione morale del Presidente, decide sulle direttive dell’attività dell’Associazione; delibera su tutti gli altri argomenti dei quali, prima della convocazione dell’Assemblea, sia stata richiesta l’iscrizione all’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o da almeno 10 (dieci) componenti l’Assemblea.
L’Assemblea può stabilire la ripartizione territoriale in zone e stabilisce anche la proporzione fra numero di donazioni e numero di delegati di sezione.
L’Assemblea può approvare eventuali regolamenti interni, anche su proposta del Consiglio
Direttivo.

Art. 6

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci e per la trattazione
degli argomenti di cui al precedente articolo. Si riunisce inoltre ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo dei componenti dell’Assemblea stessa. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera da inviarsi almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso di convocazione dovrà contenere gli argomenti posti all’ODG, l’ora ed il luogo della riunione in prima e seconda convocazione.

Art. 7

L’Assemblea Generale è validamente riunita in prima convocazione con la presenza di almeno la
metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione con la presenza di un numero
qualsiasi dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti a
disposizione degli intervenuti.
L’Assemblea Generale è convocata in via straordinaria per la modifica dello statuto e lo
scioglimento dell’Associazione. L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno la metà
più uno dei suoi componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato a maggioranza di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Art. 8

L’Assemblea nomina il presidente ed il segretario della seduta e all’occorrenza, tre scrutatori.
Ciascun componente dispone di un voto.
In caso di assenza o di impedimento i componenti possono farsi rappresentare all’Assemblea da un delegato scelto tra i donatori della propria sezione o fra gli altri componenti dell’Assemblea. Non è ammessa più di una delega per persona.
Delle riunioni dell’assemblea sarà redatto il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 9

Il Consiglio Direttivo è composto dai rappresentanti delle Sezioni eletti dall’Assemblea e dai
Coordinatori di zona eletti dai consigli di Zona. Il numero dei suoi membri eletti va da un minimo
di 15 a un massimo di 19, preferibilmente in numero dispari Sono membri di diritto del Consiglio
Direttivo, ma con solo voto consultivo, il Primario del Centro Trasfusionale e di Immunologia della struttura sanitaria locale, il Presidente della struttura sanitaria locale o suo delegato, un
rappresentante dell’Ispettorato CRI di Feltre e il Rappresentante FIDAS presso il Consiglio del
Tempio Internazionale del Donatore di Pianezze.
Il Presidente e i due Vice Presidenti vengono scelti tra i 18 rappresentanti eletti; uno dei tre deve essere scelto tra i membri che rappresentano le Zone V e VI. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con solo voto consultivo.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo è l’organo di esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell’Assemblea medesima; in particolare il Consiglio Direttivo:
– delibera circa l’indirizzo, lo svolgimento e l’estensione dell’attività dell’A.F.D.V.S. e delle sue
Sezioni nei limiti dello statuto e delle deliberazioni della Assemblea;
– può nominare commissioni di lavoro;
– predispone i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’Assemblea, delibera circa
l’assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente, autorizza, in caso di necessità, lo storno di fondi da un conto all’altro del bilancio di previsione, nonché
prelevamenti dal fondo di riserva;
– accoglie le domande di costituzione delle Sezioni;
– dirime eventuali conflitti tra donatori e Sezioni , tra Sezione e Sezione;
– provvede alla compilazione dei regolamenti dell’Associazione da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea Generale.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all’anno su convocazione del Presidente o
quando sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti aventi diritto al voto.
Ciascun componente ha diritto ad un solo voto. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con
la presenza di almeno la metà dei componenti e decide a maggioranza dei voti.
Delle riunioni sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e deve essere rinnovato entro il terzo mese successivo allo scadere del triennio. I suoi componenti possono essere rieletti o confermati.

PRESIDENTE

Art. 13

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’A.F.D.V.S., dura in carica tre anni e può essere
riconfermato. Dispone in via d’urgenza su provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo,
sottoponendo questi atti alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza.
Inoltre il Presidente sorveglia l’attività delle Sezioni con facoltà di far eseguire ispezioni,
temporanee sostituzioni per mancati adempimenti, controlli, anche avvalendosi di persone da lui
designate; può compiere tutti gli atti non riservati espressamente alla competenza della Assemblea e del Consiglio Direttivo e si intende munito di tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini statutari, compresa quella di delegarne temporaneamente ad altri alcune determinate.
Può per il più efficace conseguimento degli scopi dell’A.F.D.V.S., istituire speciali commissioni
proponendo i nominativi all’approvazione del Consiglio Direttivo.
In assenza del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente più anziano d’età.

COORDINATORI DI ZONA

Art. 14

Il Coordinatore di zona, è eletto dai Capi Sezione e dai delegati eletti dalle assemblee delle Sezioni appartenenti alla zona riuniti in apposita Assemblea, è un componente del Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Le zone sono formate dalle sezioni aventi sedi in comuni territorialmente contigui. Il loro numero e la loro composizione viene modificata in base alle previsioni del regolamento, e tali modifiche non comportano variazioni al presente statuto.
Le zone, al momento dell’approvazione del presente statuto, sono formate dalle sezioni dei comuni di:
I Zona: Cesiomaggiore – S. Gregorio nelle Alpi – S. Giustina Bellunese;
II Zona: Lentiai – Vas – Quero – Alano di Piave;
III Zona: Feltre – Pedavena – Seren del Grappa;
IV Zona: Arsiè – Fonzaso – Lamon – Sovramonte;
V Zona: Fiera di Primiero – Sagron Mis – Siror – Tonadico – Transacqua;
VI Zona: Canal S. Bovo – Imer – Mezzano.

Art. 15

Il Coordinatore di zona resta a disposizione dei Capi Sezione della propria zona per prendere
conoscenza di eventuali problemi o necessità delle medesime. Cura i rapporti tra le Sezioni della
zona e tra queste ed il Consiglio Direttivo. Al Coordinatore di zona spettano inoltre i compiti
previsti dal regolamento dell’A.F.D.V.S.

AMMINISTRAZIONE

Art. 16

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
– contributi degli aderenti;
– contributi di privati;
– contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche;
– contributi di organismi internazionali;
– donazioni e lasciti testamentari;
– rimborsi derivanti da convenzioni;
– entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali,da inserire in una apposita voce di bilancio.

Art. 17

Le rendite patrimoniali, le quote associative, nonché ogni altro provento derivante all’A.F.D.V.S.
dall’esercizio della sua attività ai sensi della L. 266/1991, costituiscono le entrate disponibili per
provvedere al conseguimento dei suoi fini.
Per i proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali va tenuta apposita contabilità e possono essere inseriti in apposita voce del bilancio dell’Associazione.
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, tra gli associati utili e avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione
delle attività istituzionali.

Art. 18

I fondi sono depositati a nome dell’A.F.D.V.S. presso istituto di credito o servizio postale e le
movimentazioni sono disposte dal Presidente o, per sua delega, dal Segretario amministrativo.

Art. 19

L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.
I bilanci preventivi ed i conti consuntivi debbono essere compilati in modo chiaro e suddivisi in
capitoli di entrata e di uscita tali da consentirne una facile comprensione. Il Consiglio Direttivo può disporre la compilazione di allegati al bilancio che specifichino taluni movimenti contabili.
Il conto consuntivo e il bilancio preventivo dovranno essere sottoposti all’approvazione
dell’Assemblea Generale entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il
consuntivo.

Art. 20

L’Associazione provvede, anche attraverso convenzioni con le strutture pubbliche di riferimento, ad assicurare, a termini di legge, i propri associati.

REVISORI

Art. 21

Il controllo generale dell’amministrazione dell’A.F.D.V.S. è affidato a un collegio composto di tre revisori effettivi che durano in carica un triennio; assistono alle riunioni dell’Assemblea, senza diritto di voto.
I Revisori, di cui uno con funzioni di Presidente, che partecipa alle riunioni del Direttivo con solo
voto consultivo, sono nominati dall’Assemblea ed esercitano il loro incarico avuto riguardo alle
norme del Codice Civile sul controllo della regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e
delle Sezioni.
A tal fine possono in ogni momento esaminare i libri contabili e la consistenza di cassa
dell’Associazione e delle Sezioni, compiere tutte le altre ispezioni ritenute utili e presentare al
Consiglio direttivo osservazioni scritte, non vincolanti, sulla opportunità di talune operazioni
gestionali. Essi inoltre riferiscono le loro conclusioni in sede di approvazione del bilancio e del
conto consuntivo dell’Associazione. Durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.
Verbalizzano su apposito registro l’esito dei controlli effettuati.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 22

L’Assemblea Generale, con deliberazione approvata da almeno tre quarti dei voti spettanti alla
totalità dei suoi componenti, può sciogliere l’Associazione.
In caso di scioglimento o cessazione dell’organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno
devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

SEZIONI DELL’A.F.D.V.S.
COSTITUZIONE E SCOPI

Art 23

Le Sezioni di cui all’art. 1 si costituiscono con l’accoglimento di una domanda presentata al
Presidente dell’A.F.D.V.S. e sottoscritta da almeno venti persone che intendono donare il loro
sangue a titolo gratuito.
Assumono la denominazione di Sezione A.F.D.V.S. seguita dal nome della località (comune,
frazione, quartiere o azienda) in cui operano.
Nella domanda i sottoscrittori propongono al Presidente la nomina del Capo Sezione provvisorio
della Sezione fino alla convocazione della prima Assemblea che dovrà aver luogo entro tre mesi
dall’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo. Le Sezioni perseguono le stesse finalità dell’A.F.D.V.S. nel rispettivo territorio ed in armonia con le direttive dell’A.F.D.V.S.

Art. 24

Nei limiti del presente statuto e del potere di indirizzo di carattere generale attribuito
all’A.F.D.V.S., tutte le Sezioni godono di autonomia amministrativa, gestionale e patrimoniale.
SOCI

Art. 25

I Soci, esclusivamente persone fisiche, si dividono in quattro categorie:
A) Donatori;
B) Sostenitori;
C) Collaboratori;
D) Benemeriti.
È Socio donatore chi, regolarmente iscritto ad una Sezione A.F.D.V.S., è dichiarato idoneo alla
visita di controllo prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dona periodicamente il suo sangue
anonimamente e a titolo gratuito.
Chi aspira ad ottenere la qualità di Socio donatore deve presentare domanda ad una Sezione (anche tramite le strutture sanitarie ove avviene la donazione).
Sull’accoglimento della domanda si pronuncia il Consiglio di Sezione; contro la decisione che
respinge la domanda è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo Provinciale A.F.D.V.S.
E’ Socio sostenitore chi tangibilmente aiuti l’A.F.D.V.S. o le sue Sezioni .
E’ Socio collaboratore chi comunque si adoperi gratuitamente per il conseguimento degli scopi
dell’A.F.D.V.S. o di una Sezione.
Le qualifiche di Socio sostenitore o collaboratore sono attribuite dal Consiglio di Sezione; gli
appartenenti a queste categorie non possono superare nel loro insieme, un sesto dei donatori
periodici.
L’Assemblea Generale dell’A.F.D.V.S. può, su segnalazione del Consiglio Direttivo o su domanda
di una Sezione, conferire la qualità di Socio Benemerito a chi abbia acquisito eminenti benemerenze verso l’A.F.D.V.S. e le sue Sezioni .
I Soci delle Sezioni, in quanto tali, sono anche Soci dell’A.F.D.V.S. Essi:
– hanno il diritto di eleggere gli organi dell’organizzazione e di candidarsi per le cariche sociali;
– hanno il diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di controllo sull’andamento
della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
– possono essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, ai sensi di legge;
– devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
La qualità di Socio si perde per volontarie recessioni, per morte, per esclusione. L’esclusione è
pronunciata dal Consiglio di Sezione dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato,
allorché il socio abbia mancato gravemente all’onore e ai doveri associativi. Contro la decisione del Consiglio di Sezione, il Socio, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, può ricorrere
all’Assemblea di Sezione.

ORGANI

Art. 26

Gli organi delle Sezioni dell’A.F.D.V.S. sono:
– l’Assemblea dei Soci;
– il Consiglio di Sezione;
– il Capo Sezione.
Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

 

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 27

L’Assemblea è costituita da tutti i Soci, ciascuno dei quali dispone di un solo voto.
L’Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali e in particolare:
– approva il rendiconto finanziario e la relazione morale di cui all’art. 32;
– elegge ogni tre anni i componenti del Consiglio di Sezione, fra cui il o i delegati all’Assemblea
Generale;
– delibera sulla attività della Sezione nell’ambito delle direttive generali dell’A.F.D.V.S.

Art. 28

L’Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta all’anno in sessione ordinaria per approvare il
rendiconto finanziario e la relazione morale e per la trattazione degli argomenti indicati all’articolo precedente. Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio di Sezione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci.

Art. 29

L’Assemblea dei Soci è convocata dal Capo Sezione a mezzo lettera da inviarsi almeno 7 (sette)
giorni prima della data fissata.
L’Assemblea è validamente riunita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più
uno dei suoi componenti; in seconda convocazione con qualunque sia la parte dei suoi componenti
intervenuta.

CONSIGLIO DI SEZIONE

Art. 30

Il Consiglio di Sezione è composto da almeno tre membri, comunque in numero dispari, compreso
il Capo Sezione che lo convoca e ne dirige le riunioni, scelti fra i Soci della Sezione. Si riunisce
almeno due volte all’anno.
Il Consiglio di Sezione dura in carica tre anni, è eletto dall’Assemblea. Il suo rinnovo dovrà
avvenire nei dodici mesi antecedenti la scadenza degli organi generali.
Il Consiglio di Sezione nomina il Capo Sezione, il Vice-Capo Sezione e il Segretario (quest’ultimo
può essere scelto all’esterno del Consiglio stesso, anche fra non donatori).
In caso di inefficienza del Consiglio, l’Assemblea di Sezione su richiesta di almeno un terzo dei
Soci iscritti può convocarsi e provvedere alla sostituzione anche prima della scadenza del mandato.

Art. 31

Il Consiglio di Sezione è l’organo di esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci e può
deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell’Assemblea
medesima. In particolare il Consiglio di Sezione:
– formula le proposte da sottoporre alla trattazione dell’Assemblea dei Soci;
– predispone il rendiconto finanziario e la relazione morale di cui all’art. 32 da sottoporre
all’Assemblea dei Soci;
– delibera circa l’indirizzo, lo svolgimento e l’estensione dell’attività della Sezione nei limiti del
presente Statuto e delle deliberazioni dell’Assemblea.
Per la validità delle adunanze del Consiglio di Sezione occorre la presenza di almeno la metà più
uno dei suoi componenti. Esso è validamente costituito quando sono presenti tutti i suoi membri se il numero dei componenti è pari a tre.
Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

CAPO SEZIONE

Art. 32

Il Capo Sezione è il responsabile della tenuta della contabilità della Sezione. Deve predisporre
inoltre il bilancio annuale e la relazione morale da portare in approvazione prima al Consiglio di
Sezione e poi all’Assemblea dei Soci.

AMMINISTRAZIONE

Art. 33

Le risorse economiche della Sezione sono determinate da specifica delibera dell’Assemblea
Generale formulata nel rispetto della L. 266/91 e di quanto previsto all’art. 16 del presente statuto.
La Sezione terrà cronologica registrazione degli eventi finanziari e compilerà un rendiconto
finanziario accompagnato da una relazione morale sull’attività svolta. Il rendiconto finanziario e la relazione morale dovranno essere sottoposti dal Consiglio di Sezione all’approvazione
dell’Assemblea Sezionale, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Il rendiconto finanziario e la relazione morale, dopo l’approvazione ed entro il trentuno marzo
dell’anno seguente a quello a cui si riferiscono, dovranno essere inoltrati al Consiglio Direttivo
dell’Associazione perché verifichi la correttezza del rendiconto stesso e l’attuazione degli indirizzi di carattere generale stabiliti dall’Associazione come previsto dall’art. 27 del presente statuto.
L’Assemblea Generale potrà, su proposta del Consiglio Direttivo dell’Associazione, adottare
opportuni provvedimenti nei confronti di quelle Sezioni che non attuino gli indirizzi generali
stabiliti dall’Associazione.
SCIOGLIMENTO

Art. 34

La Sezione può essere sciolta e accorpata ad altre Sezioni previa delibera dell’Assemblea di Sezione con le medesime maggioranze di cui all’articolo 7 del presente statuto e la presa d’atto del Consiglio Direttivo A.F.D.V.S.

DISPOSIZIONE FINALE
MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

Art. 35

Le proposte di modifica del presente Statuto devono essere formulate al Presidente da almeno un terzo delle Sezioni o dal Consiglio Direttivo. Il Presidente entro trenta giorni deve convocare l’Assemblea affinché deliberi sulle proposte, con le maggioranze indicate all’art. 7.
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.